Art. 5.
(Controlli).

      1. A decorrere dall'anno 2006, entro il 31 dicembre di ciascun anno il Governo redige un apposito elenco dei soggetti residenti nelle aree protette che hanno usufruito, nel corso dello stesso anno, del beneficio del credito d'imposta di cui all'articolo 2.
      2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il Governo presenta al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento alla valutazione dei benefìci ambientali conseguiti, nonché alla competitività del sistema dei soggetti interessati.